La Regione Autonoma di Madeira.
1. Introduzione
La Regione Autonoma di Madeira è costituita da un
arcipelago di isole situate nell’Oceano Atlantico,
a circa 1000 Km a sud-ovest della penisola
iberica, ed appartiene alla Repubblica Portoghese.
L’isola di Madeira, la cui capitale è Funchal, è
quella più estesa ed importante della Regione, che
include anche le isole di Porto Santo, Desertas e
Selvagens. La popolazione dell’arcipelago è di
circa 250.000 abitanti, quasi la metà dei quali
vive nella capitale Funchal.
La Costituzione portoghese del 1976 garantisce un
ampia autonomia politica ed amministrativa alla
Regione, ferma restando la sua soggezione alla
normativa ed alle autorità di governo portoghesi.
In particolare, l’Assemblea Regionale di Madeira
ha il potere di emanare leggi nelle materie di
speciale competenza della Regione, sempre nel
rispetto della Costituzione e delle leggi della
Repubblica Portoghese e con esclusione di quelle
materie riservate alla esclusiva competenza del
Parlamento Portoghese.
La posizione periferica e le particolari
condizioni socio-economiche dell’isola hanno reso
necessaria l’adozione di un regime di agevolazioni
dirette a consentire il graduale raggiungimento di
un livello di sviluppo assimilabile a quello delle
Regioni dell’Europa continentale. Inizialmente,
tale obiettivo è stato perseguito con
l’istituzione, nel 1980, di una Free Trade Zone (FTZ),
all’interno della quale le merci potevano
circolare liberamente, creando condizioni di
particolare favore per lo sviluppo dell’industria
e dell’occupazione. Successivamente, attorno alla
FTZ, è stato realizzato un vero e proprio sistema
economico autonomo, denominato International
Business Centre (IBC), gestito da una società
appositamente costituita, la Sociedade de
Desenvolvimento da Madeira, S.A. (SDM). L’IBC è
attualmente costituito da:
- la zona franca industriale;
- il centro servizi internazionali;
- il centro finanziario off-shore;
- il Registro Navale Internazionale.
Con l’ingresso del Portogallo nell’Unione Europea,
avvenuto nel 1986, si rese necessaria la
“negoziazione”, tra le autorità portoghesi e
quelle comunitarie, del particolare regime di
agevolazioni così introdotto che, ovviamente,
costituiva una chiara ipotesi di aiuto di Stato,
in linea generale vietato dalla normativa
comunitaria (v. artt. 87 e ss. del Trattato
Istitutivo della Comunità Europea). Gli accordi
stipulati per inquadrare l’ordinamento della
Regione Autonoma di Madeira nell’ambito
dell’Unione Europea hanno consentito il
mantenimento delle agevolazioni fino al 31
dicembre 2011, riconoscendo la funzionalità del
regime introdotto e la sua capacità di favorire il
graduale superamento delle condizioni di ritardo
nello sviluppo socio-economico della Regione.
Lo schema degli aiuti di stato della durata di 25
anni prevedeva e prevede un programma di verifica
periodica da parte della Commissione Europea
(avvenuta di fatto ogni cinque anni)
dell’incidenza di tali aiuti sullo sviluppo
socio-economico della Regione. In effetti, ed a
seguito dei controlli effettuati dalla Commisione
Europea, l’ultima proroga di reiterazione del
primo schema di regime agevolativo è scaduta il 31
dicembre 2000 e le autorità portoghesi hanno
dovuto sospendere, per gli anni 2001 e 2002, la
concessione di licenze a favore di società di
nuova costituzione, in attesa dell’entrata in
vigore del nuovo regime. La Commissione Europea ha
approvato, alla fine del 2002, il nuovo schema di
agevolazioni, che è in attesa di essere trasposto
nella nuova normativa da parte delle autorità
legislative portoghesi.
2. La Free Trade Zone di Madeira.
L’istituzione della FTZ di Madeira è stata
autorizzata con Decreto Legge n. 500/80, del 20
ottobre 1980, che prevedeva la creazione di una
zona franca di natura industriale, all’interno
della Regione Autonoma di Madeira, costituita da
un’area di libera importazione ed esportazione di
merci. Con il Decreto Regolamentare n. 53/82, del
23 agosto 1982, è stata istituita la FTZ, come
area di territorio nella quale le merci non sono
considerate all’interno del territorio nazionale
dalle autorità doganali e conseguentemente sono
esentate da imposte doganali, restrizioni sulle
importazioni ed altre simili misure e
disposizioni. Superando l’iniziale impostazione,
il Decreto n. 53/82 precisa che qualunque attività
di tipo industriale, commerciale o finanziario può
essere esercitata all’interno della FTZ, laddove
autorizzata dal Governo Regionale, chiamato a
verificare le capacità degli aspiranti
licenziatari e l’interesse economico sottostante
ciascuna attività.
Infine, il Decreto Regolamentare Regionale n.
21/87/M, del 5 settembre 1987, disciplina nel
dettaglio il funzionamento della FTZ e la
procedura per il rilascio delle licenze,
escludendo espressamente da tale ambito normativo
le attività finanziarie off-shore, specificamente
regolate dal Decreto Legge n. 10/94, del 13
gennaio 1994.
Numerose società estere hanno ottenuto licenza ed
avviato attività industriali e commerciali
all’interno della FTZ, soprattutto nel settore
alimentare, manifatturiero e dell’energia,
installando stabilimenti e beneficiando delle
infrastrutture predisposte nell’area. All’interno
della FTZ, infatti, ciascuna struttura può
utilizzare servizi primari come reti elettriche,
idriche, fognarie e di telecomunicazione e può
avvalersi di un porto con acque profonde,
adeguatamente attrezzato per il carico e lo
scarico di ogni tipo di merce.
Le società operanti nell’ambito della FTZ
beneficiano, in aggiunta alle esenzioni o
agevolazioni fiscali relative alle imposte sui
redditi (di cui si tratterà nei successivi
paragrafi), di notevoli vantaggi anche in materia
di dazi doganali: le materie prime e i prodotti
semilavorati importati nella FTZ sono esenti dal
dazio di importazione se destinati alla
trasformazione in loco in nuovi prodotti che,
essendo per questo considerati fin dall’origine
comunitari, sono esenti da dazi di importazione al
momento della loro immissione nel mercato
dell’Unione Europea.
Inoltre, il Decreto Legge n. 165/86, del 26 giugno
1986, prevede degli incentivi finanziari,
orginariamente a carico del Governo Regionale ed
attualmente concessi dall’Unione Europea, che
coprono fino al 50% dei costi sostenuti per la
formazione del personale (in considerazione del
contenuto tecnologico e dell’impatto
socio-economico sulla regione) e per l’adozione di
processi di produzione idonei a determinare
risparmio energetico.
3. Quadro giuridico societario
L’autonomia amministrativa che caratterizza
Madeira ha esclusivamente carattere regionale.
Pertanto, per le materie di più generale respiro
(in particolare, diritto valutario e societario) è
necessario fare riferimento alla legislazione
nazionale portoghese.
In Portogallo, le società possono assumere le
seguenti forme:
- sociedade anònima (società per azioni);
- sociedade por quotas o limitada (società a
responsabilità limitata);
- sociedade em nome colectivo (società in nome
collettivo)
- sociedade em comandita simple o por açoes
(società in accomandita semplice o per azioni);
- sociedades coligadas (associazioni di imprese).
Tra queste, si analizzano qui di seguito le forme
maggiormente utilizzate, che sono la sociedade
anonima e la sociedade limitada.
a) Sociedade anonima
- la società è costituita da almeno 5 soci
sottoscrittori (possono essere sia persone fisiche
che giuridiche di qualsiasi nazionalità e
residenza);
- non ci sono limiti all’oggetto sociale;
- il capitale sociale minimo è di 50.000 Euro (il
taglio minimo delle azioni è di 1 Euro), di cui
almeno il 30% deve essere versato; il restante
capitale deve essere versato nei 5 anni
successivi;
- le azioni possono essere emesse al portatore o
nominative, se le azioni sono al portatore il
capitale deve essere interamente versato;
- nel caso di conferimenti in natura le azioni
corrispondenti devono essere interamente liberate
all’atto della sottoscrizione;
- non vi è l’obbligo di divulgazione del
beneficiario economico;
- una SA può essere amministrata,
alternativamente, da una struttura a due
(tradizionale) o a tre organi (introdotta dal
recente Codice delle società)
- il controllo contabile delle attività sociali
deve essere affidato ad un revisore ufficiale dei
conti;
- la sede legale, dove sono conservati i libri
sociali e le scritture contabili, deve essere a
Madeira;
- è permesso il trasferimento della società
all’estero;
- il conferimento delle azioni di una società di
Madeira in un trust è consentito in base alla
legge applicabile.
b) Sociedade limitada
- la costituzione di una Limitada prevede almeno 2
soci sottoscrittori (possono essere sia persone
fisiche che giuridiche di qualsiasi nazionalità e
residenza);
- il capitale sociale minimo è di 5.000 Euro e
deve essere interamente versato all’atto della
sottoscrizione; per importi di capitale sociale
eccedenti il minimo richiesto si prevede il
pagamento del 50% all’atto della sottoscrizione e
della restante parte entro 5 anni;
- una Lda può essere amministrata da uno o più
amministratori, che non devono necessariamente
essere residenti portoghesi e soci della società;
- la carica di amministratore può essere ricoperta
da persone giuridiche;
- non è necessaria la nomina di un revisore
contabile, ad eccezione di imprese di rilevante
importanza;
- per tutte le altre norme statutarie ed
amministrative vale quanto detto per le SA.
Resta salva la possibilità di costituire società
unipersonali sia in forma di sociedade anonima,
sia in forma di sociedade limitada.
4. Regime fiscale in vigore fino al 31 dicembre
2011.
Il primo schema approvato dalla Comunità Europea
ed attuato dalle autorità portoghesi resta
interessante non solo in chiave di ricostruzione
storica, ma anche in considerazione del fatto che
esso continua ad applicarsi alle società
costituite ed autorizzate entro il 31 dicembre
2000. Occorre osservare, infatti, che nella prassi
ordinaria esistono numerose società precostituite
e licenziate entro tale data, pronte per essere
rese operative.
Il Decreto Legge n. 165/86, in relazione ad
operazioni concluse con soggetti non portoghesi,
prevede tra l’altro:
a) per le società, l’integrale esenzione dalle:
- imposte sul reddito;
- imposte sulle plusvalenze;
- imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni
e fabbricati acquistati per lo svolgimento di
attività economiche nella FTZ;
- imposte locali;
b) per i soci, l’integrale esenzione dalle:
- imposte sulle cessioni a titolo oneroso o
gratuito di azioni o quote;
- imposte sui capital gains derivanti da
operazioni sul capitale;
- imposte sui proventi derivanti da rapporti di
finanziamento con le rispettive società.
Ulteriori vantaggi derivano, in favore delle
società operanti nella FTZ, dalla previsione di
incentivi fiscali relativi a:
- finanziamenti ottenuti da parte di istituti di
credito stranieri o mediante emissione di
obbligazioni;
- contributi relativi alle assicurazioni sociali;
Inoltre, è prevista una totale esenzione
dall’imposizione su royalties e canoni percepiti
dalle società della FTZ come corrispettivo della
concessione di beni immateriali e diritti di
proprietà industriale (marchi, brevetti, licenze
d’uso, ecc.), nonchè l’esenzione dalla ritenuta
alla fonte sul pagamento di dividendi, interessi e
royalties a favore di soggetti non portoghesi.
5. La “mancata” riforma del 2001
Nel tentativo di rendere il regime fiscale
previsto per le società operanti nella FTZ
compatibile con la normativa comunitaria, il
Decreto Legge n. 198/2001, del 3 luglio 2001, ha
introdotto una serie di modifiche agli artt. 33 e
34 del Decreto Legge n. 215/89, del 1° luglio
1989, dirette a trasformare il sistema di
esenzioni dalle imposte sui redditi in un sistema
di agevolazioni basato sull’applicazione di
aliquote ridotte. Tale regime, peraltro, non è
stato mai attuato, in seguito alla sospensione del
rilascio delle licenze per l’esercizio di attività
nella FTZ da parte delle autorità competenti per
gli anni 2001 e 2002.
In estrema sintesi, solo le imprese operanti nel
settore industriale e in quello del trasporto
marittimo avrebbero continuato a beneficiare
dell’esenzione totale dall’imposta sui redditi,
mentre alle altre sarebbero state applicate delle
aliquote (comunque assai ridotte) destinate ad
aumentare progressivamente in funzione dell’anno
di ottenimento della licenza.
In particolare, sempre in presenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa
del Decreto Legge n. 215/89:
a) le società di gestione di fondi di
investimento, le società di assicurazione e
riassicurazione, le società di gestione di fondi
pensione, le società commerciali non industriali
nonchè le società di gestione di partecipazioni
sociali avrebbero pagato un imposta sui redditi
con un’aliquota pari all’1% se licenziate negli
anni 2001 e 2002, del 2% se licenziate negli anni
2003 e 2004 e del 3% se licenziate negli anni 2005
e 2006;
b) gli istituti di credito e le società
finanziarie avrebbero pagato un imposta sui
redditi con un’aliquota pari al 7,5% se licenziate
negli anni 2001 e 2002, del 10% se licenziate
negli anni 2003 e 2004 e del 12,5% se licenziate
negli anni 2005 e 2006.
Considerando che l’imposta su reddito delle
persone giuridiche applicata in Portogallo
(Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
o IRC) ha un aliquota ordinaria del 30% e che, in
alcuni casi, è possibile l’applicazione di
un’imposta locale pari al 10% dell’IRC, è agevole
comprendere la persistente vantaggiosità del
regime appena analizzato (come detto, tuttavia,
mai applicato).
6. La riforma in atto
La Commissione Europea ha approvato, alla fine del
2002, uno schema legislativo al quale le autorità
portoghesi dovranno uniformarsi nell’emanare la
normativa applicabile alle società che diverranno
licenziatarie a partire dal 2003. Tale normativa
non è stata ancora adottata, ma la Commissione
Europea ha già reso noto il contenuto essenziale
dello schema legislativo da essa approvato.
In particolare, la nuova FTZ comprenderà:
- una zona franca industriale;
- un centro servizi internazionale;
- un registro navale internazionale.
Quest’ultimo, tuttavia, sarà oggetto di una
specifica ed autonoma decisione, considerata la
necessità di ulteriori previ chiarimenti.
Il sistema di tassazione delle società trae
ispirazione da quello introdotto con la riforma
del 2001: alle società verrà applicata un’aliquota
IRC (come detto, la nostra IRPEG) pari all’1, al 2
o al 3% a seconda che abbiano ottenuto licenza,
rispettivamente, negli anni 2003-2004, 2005-2006 o
2007-2011.
La vera novità consiste in un particolare
requisito richiesto al fine del rilascio delle
nuove licenze: le società dovranno garantire la
creazione di nuovi e tendenzialmente permanenti
posti di lavoro. Le società che creeranno più di 5
nuovi posti di lavoro potranno ottenere licenza
senza ulteriori requisiti; le società che
creeranno fino a 5 nuovi posti di lavoro dovranno
effettuare un investimento minimo di 75.000 Euro
nell’arco dei primi due anni di attività.
In ogni caso, i benefici fiscali saranno limitati
da un tetto massimo basato sull’imponibile, che
andrà da 1,5 milioni di Euro, se saranno creati
meno di tre nuovi posti di lavoro, fino a 125
milioni di Euro, se saranno creati più di 100
nuovi posti di lavoro. Le società saranno comunque
obbligate ad avviare la loro attività, a pena di
decadenza, entro un anno dal rilascio della
licenza, se operanti nell’ambito della zona franca
industriale, o entro sei mesi dal rilascio della
licenza, se operanti nell’ambito del centro
servizi internazionali.
In quest’ultimo caso, inoltre, le società potranno
svolgere solo le attività indicate in un elenco
tassativo predisposto dalle autorità portoghesi
nel rispetto dei criteri distintivi utilizzati
all’interno dell’Unione Europea. Si tratta, per lo
più, di servizi offerti ad attività agricole, di
trasporto, di telecomunicazione, immobiliari,
culturali, sportive, con l’espressa esclusione dei
servizi di intermediazione finanziaria ed
assicurativa (e relative attività ausiliarie)
nonchè dei servizi “intra-gruppo” (relativi al
coordinamento societario, alla contabilità o alla
distribuzione).
In sostanza, considerato che il mantenimento delle
agevolazioni si giustifica con la necessità di
continuare a sostenere lo sviluppo della Regione
Autonoma nei settori ancora arretrati, le attività
che contribuirebbero in misura ridotta al
miglioramento delle condizioni socio-economiche di
Madeira sono state escluse dal nuovo schema. E’ il
caso dei servizi finanziari e “intra-gruppo”, che
costituiscono probabilmente l’eccezione più
significativa.
7. I rapporti con gli altri Paesi dell’Unione
Europea
a) Italia
Le operazioni che intervengono tra Italia e
Portogallo sono di certo appetibili e rodate;
infatti l’intero corpus normativo italiano opera a
favore di operazioni con società situate
nell’isola di Madeira.
La recente introduzione della cd. Normativa
anti-paradisi fiscali, ossia la CFC (Controlled
Foreign Companies) Legislation, con L. n. 342/2000
di modifica del DPR 917/86 (che introduce il nuovo
art. 127-bis, recante la disciplina CFC, e
sostituisce i commi 7-bis e 7-ter dell'art. 76,
recanti la disciplina dei costi relativi ad
operazioni intercorse con imprese residenti in
Paesi a fiscalità privilegiata) prevede la
tassazione per trasparenza delle società estere
controllate da società italiane.
A tal proposito, il legislatore ha emanato con il
D.M. del 21 novembre 2001 (in G.U. n. 273, del 23
novembre 2001) la c.d. black list, che individua i
Paesi per i quali si rende applicabile la
disciplina CFC, la cui entrata in vigore decorre a
partire dal periodo di imposta 2002. Ebbene, la
black list non ricomprende Madeira tra i regimi
con agevolazioni fiscali ritenute dannose, pur
menzionando Paesi quali il Liechtenstein, il
Lussemburgo (con riferimento alle sole Holding del
’29), Malta per le società con proventi esteri, la
Svizzera (con riferimento alle società Holding,
ausiliarie e di domicilio).
In definitiva, all’atto dell'eventuale
corresponsione sotto forma di dividendi dei
redditi prodotti dalla società portoghese con sede
in Madeira, beneficiante delle menzionate
agevolazioni fiscali, alla società partecipante
collocata in Italia, gli stessi redditi non
saranno assoggettati ad alcuna ritenuta, e
nell’ipotesi in cui si renda applicabile anche la
Direttiva Comunitaria n. 435/90 (cd. Direttiva
madre-figlia), l’intero dividendo distribuito
verrà sottoposto ad imposta IRPEG con aliquota
ordinaria solo per una quota pari al 5% del
dividendo medesimo.
b) Belgio e Lussemburgo.
Recentemente, tra gli altri Paesi membri
dell’Unione Europea, anche il Lussemburgo ed il
Belgio, con le rispettive riforme fiscali del 2002
e 2003, nel pieno rispetto del codice di condotta
europeo in materia fiscale, hanno definitivamente
eliminato ogni ostacolo alla strutturazione di
operazioni finanziarie e commerciali che
coinvolgano le società con sede in Madeira,
prevedendo il beneficio del privilegio di
affiliazione domestica (ossia la cd. participation
exemption) qualora siano rispettati i requisiti
relativi alla percentuale di partecipazione e al
cd. Holding period, nonché mediante l’adozione
della presunzione legale assoluta di non dannosità
fiscale per le società con sede in Paesi membri
dell’Unione Europea (non ricompresi in altre black
lists), residenti ai sensi dell’art. 2 della
suddetta Direttiva n. 435/90.
Ne consegue che anche nei casi di società con sede
a Madeira, partecipate da società con sede in
Lussemburgo o Belgio, si applicherà la Direttiva
n. 435/90 ovvero il beneficio della participation
exemption con tutti i vantaggi che derivano in
relazione alla distribuzione dei dividendi, come
appena indicato con riferimento alle operazioni
che coinvolgono società portoghesi con sede a
Madeira e società italiane.
8. Il Trust
Nell’ambito della FTZ è possibile ricorrere anche
all’utilizzo del trust, strumento giuridico di
derivazione anglosassone che, grazie alla sua
notevole duttilità, può essere sfruttato per la
realizzazione delle più disparate operazioni
economiche. Come noto, il trust è un negozio
giuridico mediante il quale un soggetto (cd.
disponente o settlor) trasferisce la titolarità di
un determinato patrimonio ad un altro soggetto
(cd. gestore fiduciario o trustee), affinché
quest’ultimo lo amministri destinando i beni che
ne fanno parte e i relativi frutti a favore di
determinati beneficiari o al perseguimento di un
fine specifico.
Tale istituto è stato introdotto nell’ordinamento
della Regione di Madeira con il Decreto Legge n.
352-A/88, del 3 ottobre 1988, uno dei pochi
provvedimenti normativi, adottato dai paesi
europei di civil law, che ha istituito e
disciplinato la figura giuridica del trust, senza
limitarsi ad aderire alla ben nota Convenzione
dell’Aja del 1° luglio 1985, relativa alla legge
applicabile ai trusts e al loro riconoscimento.
In particolare, il D.L. n. 352-A/88 ha introdotto
nella FTZ il trust destinato ad attività
off-shore, che si caratterizza, tra l’altro, in
quanto:
1) il settlor e i beneficiari devono essere
soggetti non residenti in Portogallo, ovvero
entità off-shore debitamente autorizzate ad
operare nell’ambito della FTZ;
2) il trustee deve essere una società o una
succursale di società a tal fine autorizzata ai
sensi del D.L. n. 352-A/88;
3) i redditi del trust non possono derivare da
fondi locali, ad eccezione di quelli provenienti
da depositi effettuati presso entità finanziarie
off-shore della FTZ;
4) gli immobili situati in Portogallo non possono
far parte del patrimonio gestito dal trustee.
Nel rispetto di tali condizioni, il trust
istituito nell’ambito della FTZ, ai sensi di una
qualunque legislazione che ammetta tale istituto,
beneficerà delle stesse esenzioni fiscali ed altre
agevolazioni già illustrate con riferimento alle
strutture societarie.
9. Considerazioni conclusive
Da quanto sopra esposto può dedursi che la Regione
Autonoma di Madeira offre interessantissime
prospettive di investimento: si tratta di una zona
a bassa fiscalità facente parte dell’Unione
Europea e formalmente approvata dagli organi di
governo comunitario, in un ottica di sostegno
dello sviluppo di regioni periferiche
caratterizzate dalla presenza di condizioni
socio-economiche svantaggiate rispetto a quelle
dell’Europa continentale.
L’attività di gestione della zona franca,
ottimamente esercitata dalla SDM, ha prodotto uno
sviluppo delle infrastrutture e delle attività
economiche a dir poco sorprendente, garantendo
enormi benefici alla popolazione locale e alle
imprese disposte ad effettuare investimenti in
loco.
L’appartenenza all’Unione Europea assicura il
rispetto degli standards progressivamente
stabiliti, nell’ambito delle attività
economico-produttive, dalle direttive e dai
regolamenti comunitari, mentre l’appartenenza alla
Repubblica Portoghese offre la possibilità di
beneficiare dell’applicazione delle convenzioni
internazionali da essa stipulate.
Per quanto concerne le direttive comunitarie, deve
attribuirsi particolare rilievo, come già
accennato, alla Direttiva n. 435/90 (cd.
“madre-figlia”) che, in caso di dividendi
distribuiti da una società controllata
(partecipata da almeno un anno e per almeno il 25%
del capitale sociale) alla sua controllante
estera, prevede l’esenzione dalla ritenuta alla
fonte dello Stato di produzione del reddito e
l’imposizione soltanto sul 5% dei dividendi da
parte dello Stato di residenza della controllante.
Quanto alle convenzioni internazionali, va
ovviamente segnalata la convenzione
Italia-Portogallo contro le doppie imposizioni
che, utilizzando il meccanismo del credito
d’imposta, consente di evitare che i redditi
prodotti da soggetti residenti in uno o entrambi
gli Stati vengano tassati sia dallo Stato fonte
del reddito, sia dallo Stato di residenza.
Concludendo, si può sostenere che la Regione
Autonoma di Madeira offre ad imprese italiane,
comunitarie o extra-comunitarie possibilità di
investimento che, in considerazione delle sopra
illustrate agevolazioni fiscali, doganali e di
altra natura, appaiono nettamente più vantaggiose
di quelle riscontrabili in altri ordinamenti
dell’Unione Europea considerati a fiscalità
privilegiata.